| Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto.
                                      Capo del Compartimento Marittimo e
                                      Comandante della Capitaneria di Porto di
                                      Chioggia: VISTA: la legge 14 luglio 1965, n.963,
                                      e successive modifiche, concernente la
                                      disciplina della pesca marittima; VISTO: l'art. 98 dei regolamento di
                                      esecuzione della predetta legge 14 luglio
                                      n. 963, approvato con decreto del
                                      Presidente della Repubblica 2 ottobre
                                      1968, n. 1639; VISTO: il decreto in data 05 Agosto
                                      2002 (G.U. 193 del 19.08.02) del
                                      Sottosegretario di Stato alla pesca,
                                      acquacoltura e gestione delle risorse
                                      ittiche e marine con il quale viene
                                      istituito una zona di tutela biologica
                                      nelle acque antistanti le bocche di porto
                                      di Chioggia; VISTE: le delibere n. 384 del 14
                                      settembre 2000 e n. 430 del 13 ottobre
                                      2000 della giunta comunale di Chioggia
                                      nelle quali è stata prospettata
                                      l'esigenza di tutela della flora e della
                                      fauna marina negli areali marini
                                      rappresentati nell'articolato del presente
                                      provvedimento; VISTO: il verbale della riunione della
                                      Commissione Consultiva per la pesca di
                                      questo Compartimento Marittimo in data
                                      12.03.2002 COMUNICA Art. 1: che nelle quattro aree di mare
                                      delimitate dai seguenti punti: 1° areaA - 45° 14' 10 N - 012° 23' 40 E
 B - 45° 11' 50 N - 012° 27' 40 E
 C - 45° 10' 30 N - 012° 25' 90 E
 D - 45° 12' 80 N - 012° 21' 80 E
 2° areaA - 45° 15' 30 N - 012° 28 '80 E
 B - 45° 14' 60 N - 012° 28' 80 E
 C - 45° 14' 60 N - 012° 28' 00 E
 D - 45° 15' 30 N - 012° 28' 00 E
 3° areaA - 45° 14' 10 N - 012° 29' 90 E
 B - 45° 13' 40 N - 012° 29' 90 E
 C - 45° 13' 40 N - 012° 29' 10 E
 D - 45° 14' 10 N - 012° 29' 10 E
 4° areaA - 45° 10' 70 N - 012° 31' 70 E
 B - 45° 10' 00 N - 012° 31' 50 E
 C - 45° 10' 00 N - 012° 30' 70 E
 D - 45° 10' 70 N - 012° 30' 70 E
 meglio esplicitate nell'estratto della
                                      carta nautica 38 II MM allegata che è
                                      parte integrante della presente Ordinanza,
                                      è interdetto l'esercizio di qualsiasi
                                      attività di pesca tanto professionale che
                                      sportiva. Art. 2: Il mancato rispetto
                                      dell'interdizione di cui all'art. 1 della
                                      presente Ordinanza comporterà la
                                      violazione dell'art. 98 del DPR 02.10.68
                                      n. 1639 e successive modifiche 15 (a) e 26
                                      della Legge 14.07.1965 n. 963 e successive
                                      modifiche che comporta una sanzione
                                      amministrativa da €. 516 Euro a €.
                                      3.098. Art. 3: E' fatto obbligo a chiunque
                                      spetti di osservare e fare osservare la
                                      presente Ordinanza. Chioggia, lì 27/08/2002 Il Comandante
 C.F. (CP) Antonio Campagnol
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